I Consorzi obbligatori di bacino, previsti dall’art. 11 della L. R. 24/2002 e costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 267/2000, svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di bacino, per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero. I Consorzi sono costituiti dai Comuni appartenenti allo stesso bacino.
La legge regionale 16 febbraio 2021 n. 4, recante “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”, prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta.
In attuazione delle nuove disposizioni normative regionali, con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 11 del 22 giugno 2021, si è provveduto alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in “Consorzio di Area Vasta CB16” (siglabile “C.A.V. CB16”).
Per effetto della riorganizzazione dei Consorzi di Bacino in Consorzi di Area Vasta, il territorio piemontese risulta riorganizzato come riepilogato nella cartografia allegata.
Oltre a svolgere le funzioni di governo in materia di rifiuti, con deliberazioni dell’Assemblea Consortile nn. 9 e 10 in data 27/11/2008, sono state ricondotte al Consorzio le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA) per i Comuni consorziati.
A decorrere dal 2014, con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata introdotta la TARI, quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto della TIA.