Si informano gli utenti che, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 dell’11 novembre 2010, la Tariffa di Igiene Ambientale non ha natura tributaria e, pertanto, l’IVA deve essere applicata sia per la Tariffa di Gestione dei Rifiuti Urbani disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, sia per la Tariffa di Igiene Ambientale disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997.
In riferimento alla suddetta circolare, non sono previsti rimborsi dell’IVA pagata sulle fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale.